Servizi

Statuto Comunale

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Città di Castelfranco Veneto 
Provincia di Treviso

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STATUTO

Indice sistematico

 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Comune di Castelfranco Veneto ente locale autonomo

Art. 2 - Castelfranco Veneto, la castellana e i comuni vicini, gli enti sovracomunali, la Provincia, la Regione

Art. 3 - La comunità di Castelfranco Veneto

Art. 4 - Sede del comune e segni distintivi

Art. 5 - Circoscrizione territoriale amministrativa comunale

Art. 6 - Potestà regolamentare

Art. 7 - Albo pretorio

 

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 - Istituti e iniziative di partecipazione popolare

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.  9 - Libere forme associative

Art. 10 - Registro comunale delle associazioni e del volontariato

Art. 11 - Ruolo di istituzioni e organismi tradizionali

Art. 12 - Consultazioni

Art. 13 - Istanze, proposte e petizioni popolari

Art. 14 - Referendum consultivo

Art. 15 - Altre forme di consultazione

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 16 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 17- Pubblicità degli atti e diritto di accesso e informazione

Art. 18- Azione popolare

Art. 19- Diritto di informazione

 

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 20- Organi di governo

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21- Disposizioni generali

Art. 22- Consiglieri comunali

Art. 23- Dimissioni dalla carica di consigliere

Art. 24- Decadenza dalla carica di consigliere

Art. 25- Convocazione del consiglio comunale

Art. 26- Presidente del consiglio comunale

Art. 27- Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Art. 28- Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Art. 29- Commissioni consiliari

Art. 30- Commissioni consiliari di indagine

Art. 31- Commissioni comunali

Art. 32- Commissione pari opportunità

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 33- Composizione della giunta comunale

Art. 34- Nomina della giunta

Art. 35- Competenze della giunta comunale

Art. 36- Funzionamento della giunta comunale

Art. 37- Anzianità degli assessori

Art. 38- Cessazione dalla carica di assessore

CAPO III - SINDACO

Art. 39- Elezione del sindaco

Art. 40- Competenze del sindaco

Art. 41- Vice sindaco e deleghe agli assessori

Art. 42- Dimissioni del sindaco

CAPO IV - MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 43- Mozione di sfiducia

 

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI

Art. 44- Principi generali

Art. 45- Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 46- Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 47- Dirigenza

Art. 48- Incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione

Art. 49- Segretario generale

Art. 50- Vice segretario generale

 

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 51– Disposizioni generali

 

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

Art. 52- Controllo di gestione

Art. 53 – Collegio dei revisori dei conti

 

TITOLO VII – EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 54- Principi generali

Art. 55- Società e organismi strumentali o partecipati dal Comune

Art. 56- Istituzioni e aziende speciali

Art. 57 - Nomina e revoca dei rappresentanti comunali e degli amministratori in enti, aziende e istituzioni

 

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 58- Collaborazione con regione, provincia, enti sovracomunali e   altri   comuni   nell’azione di programmazione

Art. 59 - Cooperazione nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi

Art. 60 - Forme concrete di cooperazione con altri enti

 

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Disposizioni finali e transitorie

 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1

Comune di Castelfranco Veneto ente locale autonomo 

1. Il comune di Castelfranco Veneto è ente locale autonomo territoriale, con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione.

2. Il comune di Castelfranco Veneto è ente con competenza generale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative attinenti alla popolazione e al territorio comunale, salvo quelle che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite allo Stato o ad altro ente territoriale in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

3. Il Comune esercita le proprie funzioni, secondo le attribuzioni e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, dando alla sua azione i seguenti obiettivi prioritari:

a) contribuire alla crescita culturale della popolazione predisponendo strutture scolastiche destinate alla formazione delle nuove generazioni, nonché promuovendo e sostenendo programmi di interventi culturali e iniziative di riqualificazione e di educazione permanente;

b) valorizzare le specificità culturali della città e della tradizione locale, tutelare il patrimonio artistico, monumentale, storico e ambientale della città, promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni e la lingua del popolo veneto;

c) riconoscere la tutela dell’ambiente valore fondamentale della comunità promuovendo uno sviluppo urbanistico ed un risanamento edilizio coerenti con tale criterio;

d) partecipare attivamente alla programmazione socio-sanitaria in un sistema integrato di servizi alla persona in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

e) operare per la realizzazione di effettive condizioni di pari opportunità e dignità, favorendo una cultura dell’accoglienza, rimuovendo gli ostacoli di natura sociale, culturale, economica e infrastrutturale, valorizzando e tutelando le specificità e la diversità di tutti i soggetti e tutelare la vita della persona anche attraverso adeguato sostegno alla famiglia;

f) coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali, in particolare con i comuni contermini, al fine di realizzare la gestione del territorio e dei servizi sovraterritoriali in ambito comprensoriale;

g) favorire il sistema produttivo locale, il commercio, le attività terziarie e di supporto al turismo, nonché le attività economiche no profit;

h) perseguire l’obiettivo di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente;

i) valorizzare tutte le potenzialità espresse dalla cittadinanza sia in forma individuale che associata in una rete di informazione e partecipazione concreta allo sviluppo sociale e culturale della città;

l) assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Art. 2

Castelfranco Veneto, la castellana e i comuni vicini, gli enti sovracomunali, la provincia, la regione

1. Castelfranco Veneto, centro di relazioni culturali economiche e commerciali, punto di intersezione di grandi flussi di traffico, regionali ed extraregionali, assume, per ampie tradizioni storiche, un ruolo di primaria importanza nell'area centrale del Veneto.

2. Il comune assume la programmazione come metodo della propria azione e indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a realizzarla; definisce i propri obiettivi mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia; promuove e favorisce la collaborazione con altri comuni, enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

 

Art. 3

La comunità di Castelfranco Veneto

1. La città di Castelfranco Veneto è costituita dal nucleo storico, così come si è venuto conformando nella sua esistenza e nella sua crescita plurisecolare, dai quartieri e dalle frazioni che, pur conservando una propria specifica identità, sono divenute parti integranti della comunità di Castelfranco per gli stretti vincoli culturali, sociali ed economici che si sono consolidati nel tempo con il nucleo urbano originario.

2. La città di Castelfranco Veneto, che esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della giustizia, della democrazia, della tolleranza e della pace, intende promuovere lo sviluppo culturale e la qualità della vita per i suoi cittadini ed i suoi ospiti, attenta sia ai caratteri specifici della propria identità locale e veneta, sia alla evoluzione della realtà nazionale, europea e internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di esistenza della comunità locale.

 

Art. 4

Sede del comune e segni distintivi

1. La sede del comune è fissata nel centro storico cittadino, nel palazzo municipale in via Francesco Maria Preti n. 36.

2. Il comune di Castelfranco Veneto, con risoluzione 5 novembre 1860 di Sua Maestà Imperiale Regia ed Apostolica, è stato elevato al rango di città ed è stato autorizzato a servirsi dello stemma che, riconosciuto successivamente con decreto ministeriale in data 30 agosto 1910, è così composto: scudo rosso, contornato da aurei arabeschi, inquadrato da una croce argentea; nel campo superiore a sinistra ed in quello inferiore a destra il leone d'oro di San Marco; nel campo superiore a destra ed in quello inferiore a sinistra una stella d'oro.

3. Il gonfalone, adottato con deliberazione del consiglio comunale di Castelfranco Veneto n. 45 del 18 aprile 1966, riproduce lo stemma del comune su tela di raso avorio di metri uno per due.

4. Il sigillo, su timbro metallico tondo, riproduce lo stemma del comune.

5. E’ vietato qualsiasi utilizzo abusivo dei segni distintivi comunali.

 

Art. 5

Circoscrizione territoriale amministrativa comunale 

1. I confini che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali.

 

Art. 6

Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata dal consiglio comunale e dalla giunta comunale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge e dello statuto.

 

Art. 7

Albo pretorio

1. L’albo pretorio è lo spazio informatico inserito nel sito ufficiale del Comune di Castelfranco Veneto nel quale, per assolvere agli obblighi di pubblicità legale previsti da disposizioni normative, sono pubblicati gli atti, i provvedimenti e i documenti comunali.

2. Presso la sede municipale, nei quartieri e nelle frazioni sono predisposti appositi spazi, liberamente accessibili ai cittadini, nei quali il Comune affigge gli atti e gli avvisi di pubblico interesse.

 

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Art. 8

Istituti e iniziative di partecipazione popolare 

1. Il Comune favorisce e valorizza le autonome iniziative dei cittadini, singoli o associati, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale della comunità.

2. La titolarità dei diritti relativi agli istituti di partecipazione previsti dal presente titolo spetta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, salvo che la legge non l’attribuisca anche ad altri soggetti.  

3. Nell’ambito di ogni frazione e quartiere possono essere costituiti organismi di partecipazione dei cittadini che vengono riconosciuti dall’amministrazione comunale, mediante iscrizione al registro delle associazioni e del volontariato di cui al successivo art. 10, come rappresentativi degli interessi generali della realtà territoriale in cui operano, se rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli stessi indicati ai punti a), b) c), d) ed f) del comma 4 dell’art. 10 ed avere almeno 20 aderenti;

b) finalità rispondenti alle esigenze della collettività;

c) apertura al contributo dei cittadini residenti nella frazione o nel quartiere.

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 9

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e promuove le libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità.

2. Il Comune promuove iniziative idonee ad assicurare l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, nonché delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo e ne sostiene le attività ed i programmi anche mediante la stipula di convenzioni per la relativa attuazione.

 

Art. 10

Registro comunale delle associazioni e del volontariato 

1. Il comune, al fine di realizzare la partecipazione delle associazioni alle forme di consultazione permanenti o straordinarie previste dal presente statuto e di assicurare ad esse l’accesso alle strutture ed ai servizi pubblici nonché la concessione di qualsiasi beneficio erogabile dal comune stesso, istituisce, dandone disciplina con apposito regolamento, il registro comunale delle associazioni e del volontariato.

2. Il registro comunale delle associazioni e del volontariato è ripartito in sezioni distinte per finalità.

3. L'iscrizione è disposta dal dirigente designato dal sindaco il quale dovrà verificare, annualmente, la persistenza delle condizioni di iscrizione al registro, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 4. La tenuta del registro è curata dal medesimo dirigente.

4. Per l’iscrizione al registro le associazioni e le organizzazioni devono depositare copia dell’atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrato, nonché delle eventuali modifiche, e possedere i seguenti requisiti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) la democraticità della struttura;

c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, nei casi espressamente previsti dalla legge;

e) avere almeno 9 associati;

f) la pubblicità dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

5. Il regolamento disciplina le modalità e gli effetti dell’iscrizione.

 

Art. 11

Ruolo di istituzioni e organismi tradizionali

1. Il comune di Castelfranco Veneto riconosce il ruolo fondamentale che svolgono nella realtà comunale le istituzioni e gli organismi tradizionali, quali i partiti e i movimenti politici, i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori, imprenditoriali e professionali, le cooperative, le parrocchie e le altre pubbliche istituzioni religiose, con i quali intende mantenere e rafforzare un dialogo di collaborazione e di confronto vitale per l'equilibrio e il progresso della comunità.

2. Il Comune promuove il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 che svolgono attività a beneficio della comunità locale.

 

Art. 12

Consultazioni

1. L’amministrazione comunale realizza le seguenti consultazioni permanenti:

a) Il sindaco convoca in consiglio comunale almeno una volta all’anno i rappresentanti degli enti, delle istituzioni e delle aziende pubbliche, al fine di verificare e coordinare lo sviluppo delle linee programmatiche deliberate dal consiglio comunale e per conoscere le nuove problematiche che si presentano nella vita degli enti stessi;

b) Il sindaco promuove, almeno una volta all'anno, incontri con i cittadini nell'ambito di ogni frazione e quartiere. Tali riunioni sono dirette a consultare i cittadini sull'azione politico-amministrativa che il comune sta svolgendo anche in riferimento ai problemi e alle necessità della frazione o del quartiere interessato e a conoscere istanze, suggerimenti e proposte avanzate dalla popolazione o da gruppi e associazioni operanti nel territorio. Dette riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato e sono convocate con avvisi pubblici. Delle stesse viene data preventiva comunicazione ai consiglieri comunali;

c) Forme permanenti di consultazione nell'ambito di settori specifici possono essere realizzate attraverso la costituzione di consulte o la convocazione di pubbliche conferenze.

 

Art. 13

Istanze, proposte e petizioni popolari

1. Ciascun residente o domiciliato nel Comune ha facoltà di presentare al Sindaco istanze, proposte e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Esse devono essere presentate per iscritto, in carta semplice, regolarmente sottoscritte dagli interessati e devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

2. Quando le istanze, petizioni e proposte sono presentate dalle associazioni o dagli altri organismi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, ovvero da almeno trenta residenti o domiciliati, il Sindaco provvede a trasmetterle al Consiglio comunale, in tal caso inviandone copia anche ai capigruppo, o alla Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza.

3. Il Sindaco risponde, entro 60 giorni dalla presentazione, alle istanze, petizioni e proposte indicate dal comma precedente ed esaminate dalla Giunta o dal Consiglio comunale, nei modi stabiliti dal proprio regolamento.

4. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, l’ufficio comunale competente risponde alle altre istanze, petizioni o proposte avanzate da uno o più residenti o domiciliati.

 

Art. 14

Referendum consultivo

1. Il Sindaco, su richiesta del Consiglio comunale o di almeno 2.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, indice referendum consultivo su materie esclusivamente di competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: revisione dello Statuto comunale; tributi locali; tariffe dei servizi e altre imposizioni; piani e strumenti urbanistici; piani di coordinamento territoriale; ogni altra materia che esuli dalla competenza locale o che sia già stata oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Le disposizioni per disciplinare l’iniziativa e lo svolgimento del referendum consultivo sono stabilite da apposito regolamento.5.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il sindaco informa il consiglio comunale del risultato del referendum.

5. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

 

Art. 15

Altre forme di consultazione

1.La giunta comunale ed il consiglio comunale, su proposta della conferenza dei capigruppo, possono utilizzare altre forme di consultazione della popolazione, o di parte di essa, quali:

a) l’audizione di soggetti qualificati;

b) il questionario;

c) il sondaggio di opinione.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 16

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo avviene nelle forme e secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Il regolamento sul procedimento amministrativo determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, ove non sia già previsto dalla legge, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, ed inoltre i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati.

3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, attuativo ed integrativo delle leggi in materia di procedimento amministrativo, deve assicurare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo. Deve altresì stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

Art. 17

Pubblicità degli atti e diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune garantisce la pubblicità e la conoscibilità degli atti propri e degli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, nei modi e con i limiti stabiliti dall’ordinamento.

2. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni amministrative, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto di accesso nelle forme previste dalla normativa vigente.

 

Art. 18

Azione popolare 

1. Ciascun elettore, nei limiti e modi previsti dalla legge, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. In tal caso, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000, il giudice adito ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che nel costituirsi il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

 

Art. 19

Diritto di informazione 

1. Riconoscendo che alla base di tutto il procedimento di partecipazione sta l'informazione, la più ampia completa e tempestiva possibile, il Comune di Castelfranco Veneto assicura questo diritto del cittadino singolo e associato, attraverso le azioni e le iniziative maggiormente idonee al raggiungimento di tale finalità, tra cui:

a) l’individuazione di spazi di informazione nei vari ambiti territoriali, anche mediante l’installazione di terminali informatizzati;

b) la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio comunale mediante l’impiego delle più opportune tecnologie;

c) altri strumenti e modalità di attuazione che saranno oggetto dello specifico regolamento.

 

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

 

Art. 20

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 21

Disposizioni generali 

1. Il Consiglio comunale è composto dai consiglieri comunali e dal Sindaco. E’ l’organo collegiale elettivo che rappresenta l’intera comunità di Castelfranco Veneto ed a cui compete di deliberare sugli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente, nonché sugli atti fondamentali espressamente indicati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Il suo funzionamento è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dall’apposito regolamento.

 

Art. 22

Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. I consiglieri comunali hanno i seguenti doveri e obblighi:

- Di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte;

- Di eleggere domicilio nel territorio comunale;

- Di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge in materia di obblighi pubblicazione, fra cui la pubblicità della propria situazione patrimoniale.

4. I consiglieri comunali hanno i seguenti diritti:

- Il diritto di iniziativa su ogni questione e per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;

- Il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità dettate dal comma 6;

- Il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento;

- Il diritto di ottenere dagli organi burocratici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso per ragioni d’ufficio, nonché copia degli atti e documenti comunque esistenti ed utili all’espletamento del proprio mandato. Essi devono tenere il segreto d’ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge e nei casi previsti dai regolamenti comunali.

5. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

6. Se viene richiesto da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte.

7. I consiglieri comunali sono responsabili degli atti compiuti nello svolgimento del proprio mandato secondo le leggi vigenti.

 

Art. 23

Dimissioni dalla carica di consigliere 

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto di data non anteriore a cinque giorni, del pari autenticato.Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.Di norma entro 20 giorni, o comunque nella prima seduta utile, il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nei modi stabiliti dalla legge.

4. Nel caso di sospensione di diritto di un Consigliere, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nei modi e termini stabiliti dalla legge.

5. Il Consigliere nominato assessore cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina. Al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

6. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco, il Presidente del Consiglio deve darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.

 

Art. 24

Decadenza dalla carica di Consigliere 

1. Il Consigliere comunale che senza giustificazione non interviene alle riunioni del Consiglio comunale per 3 volte consecutive, ovvero per 5 volte nell’arco di un anno, decade dalla carica, una volta che sia stata esperita con esito negativo la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto o in via telematica dal Consigliere al Presidente del Consiglio comunale, entro il terzo giorno successivo alla riunione a cui si riferisce l’assenza.

2. Prima di sottoporre al Consiglio comunale la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio comunale decide con votazione in forma palese e le giustificazioni si intendono accolte se la deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco, con esclusione del Consigliere interessato. In caso contrario, copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.

 

Art. 25

Convocazione del Consiglio comunale 

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il decimo giorno successivo alla convocazione, con avvisi da consegnarsi ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta.

2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea ed è riservata a:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti;

b) elezione del Presidente e dell’eventuale Vice Presidente del Consiglio comunale;

c) giuramento del Sindaco;

d) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;

e) elezione dei componenti della commissione elettorale comunale.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla votazione relativa all’argomento di cui alla precedente lettera a) possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale.

5. Un quinto dei consiglieri comunali o il Sindaco possono chiedere al Presidente di convocare il Consiglio o, se già convocato, integrare l’ordine del giorno per l’esame di specifiche proposte. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale e la relativa seduta deve tenersi entro i successivi 20 giorni dalla richiesta.

6. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima. Il regolamento comunale stabilisce le modalità della convocazione.

7. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la metà dei consiglieri in carica, senza computare il sindaco.

8. I membri della Giunta comunale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale e hanno l’obbligo, fatto salvo il diritto di farsi sostituire da altro membro della Giunta, di assistere alle sedute concernenti oggetti relativi a deleghe ad essi attribuite. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

 

Art. 26

Presidente del consiglio comunale 

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dai componenti il consiglio comunale a scrutinio segreto. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti del consiglio comunale. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta dopo due votazioni, è eletto colui che, in successiva votazione, ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale esercita una funzione di garanzia per tutti i gruppi consiliari, mettendo in atto ogni azione tendente a favorire la libera espressione dei gruppi medesimi e curando, in particolare, l’informazione ai cittadini circa il funzionamento del consiglio stesso e delle commissioni consiliari in esso costituite ed operanti.

3. Al presidente del consiglio spetta:

a) convocare il consiglio comunale su propria iniziativa, su richiesta del sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato, e nei casi previsti dalla legge;

b) presiedere e dirigere le sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento del consiglio comunale;

c) esercitare i poteri previsti dal regolamento;

d) proporre al sindaco argomenti da inserire all’ordine del giorno e convocazioni su temi di particolare rilevanza;

e) coordinare i lavori delle commissioni consiliari.

4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del consiglio comunale sono svolte dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato nei modi previsti dalla legge. A parità di cifra individuale, l’anzianità è determinata dall’età.

5. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, computando anche il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l’assemblea consiliare e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all’elezione del nuovo Presidente in una delle sedute successive; nel frattempo la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal consigliere più anziano, escluso il Presidente sfiduciato.

7. Se il Presidente presenta le dimissioni prima dell’apertura della discussione sulla mozione di sfiducia, l’oggetto viene ritirato dall’ordine del giorno dei lavori consiliari.

 

Art. 27

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale è approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, computando anche il sindaco, nel rispetto della legge e dello Statuto.

2. Il Regolamento stabilisce le regole per la sua convocazione, le modalità di svolgimento delle sedute, le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte, i casi di segretezza della seduta o della votazione, nonché le modalità di costituzione delle commissioni comunali e il loro funzionamento, la disciplina e il funzionamento dei gruppi consiliari e della Commissione permanente dei Capigruppo e, in generale, quanto sia necessario affinché l’esercizio delle funzioni consiliari avvenga in modo informato, efficiente, trasparente, pubblico ed efficace.

 

Art. 28

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti dagli eletti della medesima lista. I candidati sindaci eletti consiglieri fanno parte del Gruppo costituito dalla lista o di una delle liste ad essi collegate.

2. Ciascun gruppo nomina un Capogruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario generale del Comune. Nelle more della nomina, i capogruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

3. Al fine di realizzare un più efficace coordinamento dei lavori del Consiglio è costituita la Conferenza dei capigruppo, formata dai capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio comunale, che la convoca e la presiede. Ad essa può sempre partecipare il sindaco che a tal fine viene invitato. Il funzionamento e le attribuzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

4. Il gruppo può essere composto anche da un consigliere, quando si tratti dell’unico eletto di una singola lista.

5. Il consigliere comunale che si distacchi dal gruppo consigliare in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione possono costituire un nuovo gruppo che nomina al suo interno il capogruppo.

 

Art. 29

Commissioni consiliari 

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio comunale può istituire delle Commissioni consiliari, permanenti, temporanee o speciali per l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare, costituite nel proprio seno in modo da assicurare la presenza di consiglieri dei gruppi di minoranza, in proporzione alla rispettiva rappresentatività consiliare e la loro composizione, gli ambiti di competenza, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dalla deliberazione istitutiva.

2. Nella composizione delle commissioni consiliari, compatibilmente con la rappresentanza di genere in Consiglio, si tiene conto dei principi e delle disposizioni in materia di pari opportunità. Tale disposizione potrà essere derogata qualora la composizione del Consiglio comunale non consenta la rappresentanza dei due generi.

 

Art. 30

Commissioni consiliari di indagine 

1. Su proposta di un quinto dei consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune.

2. Nel rispetto del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, le deliberazioni consiliari che istituiscono e nominano le commissioni di cui al comma precedente stabiliscono anche la composizione delle stesse secondo criteri di rappresentanza proporzionale, nonché i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

 

Art. 31

Commissioni comunali 

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta, la cui composizione preveda anche la presenza di cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, nominati dal Consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari.  La delibera istitutiva può anche prevedere che alcuni dei componenti siano designati dagli organismi associativi menzionati nel capo I del titolo II del presente statuto.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di dette commissioni sono stabilite nella deliberazione istitutiva delle stesse.

3. Nella composizione delle commissioni comunali, dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

 

Art. 32

Commissione pari opportunità 

1. La Commissione comunale per le pari opportunità ha il compito di promuovere da parte degli altri organi di governo del Comune condizioni che assicurino pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. La delibera consiliare istitutiva determina il numero dei componenti e la quota di rappresentanza della minoranza.

3. La nomina dei componenti spetta al Sindaco, che deve assicurare la presenza di entrambi i sessi.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

 

Art. 33

Composizione della giunta comunale 

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori nei limiti previsti dalla legge.

2. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e di iniziativa ma senza diritto di voto.

3. Gli assessori sono tenuti agli stessi obblighi dei consiglieri comunali per quanto concerne la pubblicità del proprio stato patrimoniale.

4. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 % dei componenti, con arrotondamento aritmetico.

 

Art. 34

Nomina della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

 

Art. 35

Competenze della giunta comunale 

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

 

Art. 36

Funzionamento della giunta comunale 

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.

2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La giunta comunale può richiedere la presenza alle proprie sedute dei dirigenti e dei revisori dei conti. Su specifici argomenti possono essere invitati altri soggetti ed esperti.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale.

 

Art. 37

Anzianità degli assessori 

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nelle comunicazioni del Sindaco al Consiglio.

2. Spetta all’Assessore anziano, in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’Amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

 

Art.38

Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.

3. Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando viene meno il rapporto fiduciario.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO III - SINDACO

 

Art. 39

Elezione del sindaco 

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento, davanti al Consiglio comunale, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

Art. 40

Competenze del sindaco 

1. Spetta al Sindaco la direzione e la responsabilità dell’Amministrazione comunale.

2. Egli provvede alla nomina e alla revoca del Vicesindaco e degli assessori, notiziandone tempestivamente il Consiglio comunale. Svolge altresì tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti; promuove il coordinamento dell’azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio, anche al fine di realizzare gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’ente, che si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti.

4. Nella sua qualità di Ufficiale di Governo, altresì, svolge tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

5. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, entro 120 giorni dalla seduta di insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

 

Art. 41

Vice sindaco e deleghe agli assessori 

1. Il sindaco, tra i componenti della giunta comunale, nomina il vice sindaco, per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.

2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco, ferma la disciplina dei singoli enti, può delegare agli assessori, ai consiglieri comunali, ai dirigenti e al personale di categoria direttiva (categoria D) la propria partecipazione, in quanto legale rappresentante del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.

5. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali all’assolvimento di compiti specifici, diversi da quelli indicati nel comma precedente, che non abbiano rilevanza esterna.

6. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta valida. La delega per la partecipazione a un atto che comporta l’esercizio dei diritti di voto o comunque l’espressione della volontà del Comune deve indicare anche il voto da esprimere o la volontà da manifestare.

 

Art. 42

Dimissioni del sindaco 

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio medesimo, con contestuale nomina di un commissario.

CAPO IV - MOZIONE DI SFIDUCIA

 

Art. 43

Mozione di sfiducia 

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI

Art. 44

Principi generali 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a principi di funzionalità e di razionalizzazione delle procedure per conseguire, secondo criteri di autonomia ed economicità di gestione, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente.

2. La Giunta comunale, con apposito regolamento, nel rispetto della legge e dei contratti di lavoro, dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale e delle disposizioni del presente Statuto, disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi definendo il modello organizzativo ritenuto più coerente per lo sviluppo dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi.

3. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

4. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza la professionalità, l’assolvimento del dovere e la produttività dei dipendenti; promuove, altresì, il miglioramento delle professionalità interne e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed aziende specializzate, attua programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale, nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi o degli uffici.

 

Art. 45

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente statuto, con i principi generali dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con i criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi delinea, tra l’altro: la struttura organizzativa dell’ente, gli incarichi dirigenziali; il procedimento disciplinare; la dotazione organica dell’ente; l’istituto della mobilità; il collocamento a riposo dei dipendenti; la disciplina per il conferimento di incarichi esterni; la disciplina delle assunzioni; la disciplina degli incarichi ai dipendenti; la disciplina dei principali istituti dell’orario di lavoro.

 

Art. 46

Diritti e doveri dei dipendenti 

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi ed adempimenti amministrativi che gli sono affidati e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi superiori gerarchici, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 47

Dirigenza 

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Sindaco, alla Giunta comunale e al Consiglio comunale, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica spetta ai dirigenti.

Spettano, altresì, ai dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni o in quanto il dirigente intervenga per atto del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Sindaco, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, attribuiti loro dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dagli atti di incarico del Sindaco.  

I dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco e del Segretario Generale e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, della correttezza amministrativa, dell’efficacia ed efficienza della gestione nonché dell’esecuzione di tutti gli atti ad essi attribuiti, dell’attuazione delle scelte organizzative e gestionali e dell’esecuzione dei programmi e dei piani di competenza.

 

Art. 48

Incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione 

1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Possono essere stipulati, altresì, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri e le modalità per la copertura di tali posizioni sono stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 49

Segretario generale 

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

 

Art. 50

Vice segretario generale

1. Il comune ha un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento con le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

 

TITOLO V - FINANZA CONTABILITÀ

 

Art. 51

Disposizioni generali 

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

 

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

Art. 52

Controllo di gestione 

1. Lo svolgimento dell’attività gestionale, la realizzazione dei programmi e dei progetti, la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa sono verificate dal servizio di controllo di gestione, o dal nucleo di valutazione, secondo i parametri annuali di riferimento stabiliti dall’amministrazione comunale.

2. Nell’ambito dei controlli interni previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall’Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

 

Art. 53

Collegio dei revisori dei conti 

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione del Comune.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. 

4. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e degli enti da esso dipendenti o partecipati, hanno diritto di accesso agli atti e documenti relativi ai vari uffici.

5. Essi presentano al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

6. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio comunali in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’Amministrazione.

7. Il Regolamento di contabilità definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

 

TITOLO VII – EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 54

Principi generali 

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l’esercizio di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale e intercomunale, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

 

Art. 55

Società e organismi strumentali o partecipati dal Comune 

1. Il Consiglio comunale, nell’ambito degli strumenti obbligatori di programmazione, individua le linee di indirizzo per gli amministratori delle società e degli altri organismi strumentali o partecipati dal Comune, con particolare riguardo agli enti in house e alle società interamente partecipate o controllate.

 

Art. 56

Istituzioni e aziende speciali 

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, con deliberazione consiliare, il Comune può avvalersi di Istituzioni o di Aziende speciali, dotate di un proprio atto costitutivo e di un regolamento che ne disciplina, in conformità alla legge, allo statuto e agli indirizzi del Consiglio comunale, l’ordinamento e le funzioni.

2. Il Consiglio di amministrazione di tali enti è composto da un numero dispari di componenti, non superiore a tre, compreso il Presidente.

3. La legge individua gli atti fondamentali che devono essere approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

 

Art. 57

Nomina e revoca dei rappresentanti comunali e degli amministratori in enti, aziende e istituzioni. 

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti e degli amministratori del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. I soggetti di cui al comma primo sono nominati dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo consiliare e tenuto conto delle designazioni dagli stessi formulate, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tra soggetti che possiedono i requisiti per la nomina a consigliere comunale e altresì, ove previsto dalla legge o da altre disposizioni, una adeguata competenza tecnica o amministrativa acquisita per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

3. L’amministratore o il rappresentante nominato resta in carica per il tempo stabilito dagli statuti degli enti, istituzioni o aziende speciali interessate e, comunque, per la durata massima di cinque anni.

4. La revoca dell’amministratore o del rappresentante comunale negli enti di cui ai commi precedenti è disposta nei casi previsti dalla legge e dalla deliberazione consiliare di cui al primo comma.

5. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità delle cariche di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge.

 

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE TRA ENTI

 

Art. 58

Collaborazione con regione, provincia, enti sovracomunali e altri comuni nell'azione di programmazione 

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, la provincia e gli altri enti sovracomunali e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il comune opera con la provincia e gli enti sovracomunali in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi della popolazione.

3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse e dare risposte più adeguate alle esigenze di vita e di sviluppo della propria comunità.

 

Art. 59

Cooperazione nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi 

1. Il comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.

 

Art. 60

Forme concrete di cooperazione con altri enti 

1. Qualora il comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può attivare forme di collaborazione con altri enti pubblici mediante alcuna delle forme associative o di accordo previste dalla legge.

2. La definizione delle intese con gli altri enti per la realizzazione di consorzi, convenzioni e accordi di programma, deve essere sempre preceduta dalla approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopraindicate.

 

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 61

Disposizioni finali e transitorie 

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

 

 NOTE:
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 07/02/2020

 

Data creazione: 18-02-2014    |    Data ultimo aggiornamento: 02-03-2021